Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 18/07/2005 n. 171

7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame «CE del tipo» ed i complementi rilasciati e ritirati.

8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame «CE del tipo» e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.

9. Il fabbricante o il suo mandatario conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame «CE del tipo» e dei loro complementi per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui nè il fabbricante nè il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario. Allegato VII CONFORMITA' AL TIPO (modulo C)

1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attesto di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti del presente decreto. Il fabbricante appone la marcatura «CE» a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità (vedi allegato VIII).

2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinchè il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti del presente decreto.

3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui nè il fabbricante nè il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario (vedi allegato IX).

4. Per quanto riguarda la valutazione della conformità ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico del presente decreto e nell'eventualità che un costruttore non operi a norma di un pertinente sistema qualità come quello di cui all'allegato XIII, un organismo notificato scelto dal costruttore può eseguire o far eseguire controlli sui prodotti ad intervalli casuali. Se il livello qualitativo appare insoddisfacente o se appare necessario verificare la validità dei dati presentati dal costruttore, è utilizzata la procedura seguente: un motore di serie è sottoposto alla prova descritta nell'allegato II, punto B. I motori di prova devono aver subito un rodaggio, parziale o completo, conforme alle prescrizioni del costruttore. Se le emissioni di gas di scarico specifiche del motore di serie eccedono i valori limite descritti alla tabella di cui al punto 2 dell'allegato II, punto B, il costruttore può chiedere che le misure siano effettuate su un campione di motori di serie comprendente il motore sottoposto originariamente alla prova. Per garantire la conformità del campione di motori di cui sopra ai requisiti del presente decreto, si applica il metodo statistico descritto nell'allegato XV. Allegato VIII DICHIARAZIONE SCRITTA DI CONFORMITA'

1. La dichiarazione scritta di conformità alle disposizioni della direttiva deve accompagnare

a) le unità da diporto e le moto d'acqua e deve essere allegata al manuale del proprietario (allegato II, paragrafo A, punto 2.5)

b) i componenti di cui all'allegato I

c) i motori di propulsione e deve essere allegata al manuale del proprieta rio (allegato II, paragrafo B, punto 4).

2. La dichiarazione scritta di conformità deve comprendere i seguenti elementi, ed essere redatta nella lingua o nelle lingue di cui all'allegato II, paragrafo A, punto 2.5

a) nome e indirizzo del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità, ragione sociale e indirizzo completo; il mandatario deve indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del costruttore

b) descrizione del prodotto definito al punto 1 - descrizione del prodotto di cui trattasi: marca, tipo, numero di serie (se del caso) DLS 18/07/2005 n.171 – Codice della nautica da diporto.

c) riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle specifiche in relazione alle quali è dichiarata la conformità

d) se del caso, riferimento alle altre direttive comunitarie applicate

e) se del caso, riferimento all'attestato CE del tipo rilasciato da un organi smo notificato

f) se del caso, nome e indirizzo dell'organismo notificato

g) identificazione della persona autorizzata a firmare a nome del costrut tore o del suo mandatario stabilito nella Comunità.

3. Per quanto riguarda:

• i motori di propulsione entrobordo e entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato;

• i motori omologati a norma del provvedimento che recepisce la direttiva 97/68/CE, conformi alla fase II di cui al punto 4.2.3 dell'allegato I della stessa;

• i motori omologati a norma della direttiva 88/77/CEE, la dichiarazione scritta di conformità include, oltre alle informazioni di cui al punto 2, una dichiarazione del costruttore attestante che il motore è conforme ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente decreto, se installato su un'unità da diporto conformemente alle istruzioni fornite dal costruttore, e che tale motore non deve essere messo in servizio finchè l'imbarcazione da diporto in cui deve essere installato non è stata dichiarata conforme, ove previsto, con la pertinente disposizione del decreto. Allegato IX DOCUMENTAZIONE TECNICA FORNITA DAL COSTRUTTORE La documentazione tecnica di cui agli allegati IV, VI, VII, X, XII e XIV deve comprendere tutti i dati o mezzi pertinenti utilizzati dal costruttore per garantire che i componenti o l'unità siano conformi ai relativi requisiti essenziali. La documentazione tecnica deve consentire la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento del prodotto, nonchè permettere di valutarne la conformità ai requisiti del presente decreto legislativo. La documentazione deve comprendere, se necessario ai fini della valutazione

a) una descrizione generale del tipo

b) disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi dei com ponenti, dei sottoassemblaggi, dei circuiti

c) descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto

d) un elenco delle norme di cui all'art. 6, comma 4, applicate interamente o parzialmente, nonchè una descrizione delle soluzioni adottate per rispondere ai requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all'art. 6, comma 4

e) i risultati dei calcoli di progettazione e degli esami effettuati

f) i risultati delle prove o specificamente i calcoli di stabilità secondo il punto

3.2 dei requisiti essenziali e di galleggiabilità secondo il punto 3.3 dei requisiti essenziali (allegato II, punto A)

g) i risultati delle prove relative alle emissioni dei gas di scarico che dimostrano la conformità con il punto 2 dei requisiti essenziali (allegato II, punto

B)

h) i risultati delle prove relative alle emissioni acustiche o i dati relativi all'unità di riferimento che dimostrano la conformità con il punto 1 dei requisiti essenziali (allegato II, punto C). Allegato X GARANZIA QUALITA' PRODUZIONE (modulo D)

1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato delle operazioni di verifica non possono essere nè il progettista, nè il costruttore, nè il fornitore, nè l'installatore dei prodotti di cui all'art. 4 che essi verificano, nè il mandatario di una di queste parti. Essi non possono intervenire nè direttamente nè in veste di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali prodotti. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismo di controllo.

1.1 L'organismo notificato deve essere indipendente e non deve essere controllato dai costruttori o dai fornitori.

2. Il fabbricante deve applicare un sistema di qualità della produzione, eseguire l'ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato al paragrafo 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

3. Sistema qualità. DLS 18/07/2005 n.171 – Codice della nautica da diporto.

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità per i prodotti interessati ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di prodotti prevista; la documentazione relativa al sistema qualità; se del caso la documentazione tecnica relativa al tipo approvato (vedi allegato IX) e una copia dell'attestato di esame «CE del tipo».

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» ed ai requisiti del presente decreto. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità. Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione: degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità dei prodotti; dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualità; degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale; dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata. Nei gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo

3.2, o se è necessaria una seconda valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato.

4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare: la documentazione relativa al sistema qualità; altra documentazione quali i rapporti e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema qualità, se necessario. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

 

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